
Il CTP – Consulente Tecnico di Parte Psicologo è un libero professionista che svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa all’interno di una CTU – Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta dal Giudice. La nomina da parte del Giudice di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) così come la nomina del CTP da parte dell’Avvocato e del cliente, avvengono per affrontare problematiche inerenti la Psicologia o la Psichiatria nelle quali nè il Giudice nè gli avvocati sono esperti.
Ad esempio le situazioni di elevata conflittualità genitoriale in presenza di figli minori in caso di separazione o divorzio giudiziale.
La finalita’ in questi casi è di tutelare i minori coinvolti nel conflitto genitoriale.
Il CTP deve essere nominato dall’avvocato della parte entro i tempi stabiliti dal giudice e, comunque, prima che il Ctu inizi le operazioni peritali Egli partecipa a tutte le attività peritali del CTUnominato dal Giudice e, seppur di parte, il suo operato deve essere sempre “pro veritate”.Il suo operato consiste nell’adoperarsi affinché il CTU e il CTP dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi scientificamente fondati.
Il CTP non è né un difensore né un terapeuta , ha una formazione specifica in Psicologia. Giuridica e mantiene la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al proprio cliente.
Con specifico riferimento ad incarichi inerenti minori, dovrà comunque tutelare l’interesse superiore del minore.
Il CTP
- Prima di accettare l’incarico, deve preventivamente verificare la propria compatibilità con altri ruoli professionali o con altre situazioni che potrebbero portarlo alla violazione del proprio codice deontologico di appartenenza – con conseguente sanzione disciplinare.
- Interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia;
- Condivide la strategia con l’avvocato e il proprio cliente e li relaziona sull’andamento delle operazioni peritali;
- Si confronta con il CTU e l’altro CTP per condividere la metodologia scientifica da utilizzare nella Consulenza in un clima di serena collaborazione;
- Assiste a tutti gli incontri peritali. Solitamente negli incontri di somministrazione dei tests e in quelli dell’ascolto del/i minore/i, il CTP non assiste, ma ha diritto a richiedere e visionare la videoregistrazione;
- Effettua la revisione e il controllo di test o reattivi somministrati e interpretati dal CTU;
- Elabora “Note Tecniche di Parte” alla bozza di relazione inviata alla fine delle operazioni peritali dal CTU ai due Consulenti di Parte.